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STATUTO ASSOCIAZIONE LAMBARÉNÉ

 

Definizioni e finalità

Art.  1 Il Circolo Lambaréné costituito in Albignasego, Via L. da Zara 42 è un centro di vita associativa, autonomo, pluralista, apartitico, a carattere volontario, democratico e progressista, ed assume la denominazione “ASSOCIAZIONE LAMBARÉNÉ

Non persegue finalità di lucro.

 

Art.  2 Lo scopo principale del Circolo è promuovere socialità e partecipazione e contribuire alla crescita culturale, umana e civile dei propri soci, come dell'intera comunità, realizzando attività quali corsi di crescita personale, ed altri corsi di sviluppo e conoscenza di sé che abbiano per scopo il benessere e la qualità della vita come espressione delle potenzialità interiori e come sviluppo ed integrazione psico-fisica dell’individuo sia come singolo sia nei rapporti sociali e familiari, o attività di svago e ricreative.

A titolo puramente indicativo e non esaustivo e/o vincolante, il Circolo potrà proporre corsi, conferenze, workshop, incontri su temi quali: biodanza, bioenergetica, yoga, campane tibetane, costellazioni familiari, disegno onirico, massaggio, meditazione, rilassamento, ginnastica per la schiena, fotografia, cucina, incontri per adolescenti, percorsi per la coppia, etc.

Tutti i campi in cui si manifestano esperienze culturali, ricreative e formative ecc. sono potenziali settori di intervento del Circolo.

Il Circolo, per il raggiungimento dei propri scopi sociali, potrà compiere tutte le operazioni mobiliari, immobiliari e finanziarie che riterrà opportune.

In via sussidiaria e complementare il circolo potra’ svolgere anche attivita’ di natura commerciale in conformita’ con le leggi vigenti

 

I Soci

 

Art.  3 Il numero dei soci è illimitato. Può diventare Socio chiunque si riconosca nel presente statuto ed abbia compiuto il diciottesimo anno di età, indipendentemente dalla propria identità sessuale, nazionalità, appartenenza etnica, politica, religiosa.

I minori di anni diciotto possono assumere il titolo di Socio solo previo consenso dei genitori e comunque non godono del diritto di voto in Assemblea.

Agli aspiranti Soci sono richiesti l'accettazione e l'osservanza dello statuto, il godimento di tutti i diritti civili e il rispetto della civile convivenza.

Lo status di Socio, una volta acquisito, ha carattere permanente, e può venir meno solo nei casi previsti dal successivo art. 8. Non sono pertanto ammesse iscrizioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

Potranno inoltre essere soci le Associazioni o circoli aventi attivita’ e scopi non in contrasto con il circolo

 

Art.  4 Gli aspiranti Soci devono presentare domanda al Consiglio Direttivo, menzionando il proprio nome, cognome, indirizzo, luogo e data di nascita unitamente all'attestazione di accettare ed attenersi allo statuto, al regolamento interno e alle deliberazioni degli organi sociali.

 

Art.  5 E' compito del Consiglio Direttivo, ovvero di uno o più Consiglieri da esso espressamente delegati, esaminare ed esprimersi, entro un massimo di 30 giorni dalla richiesta di adesione, in merito alle domande di ammissione, verificando che gli aspiranti Soci siano in possesso dei requisiti previsti. Qualora la domanda venga accolta, al nuovo Socio verrà consegnata la tessera sociale dell’ Associazione Arci ed i suoi dati saranno conservati con ogni cura nell'anagrafe sociale.

Nel caso in cui la domanda venga respinta, o ad essa non sia data risposta entro il dovuto termine, l'interessato potrà presentare ricorso al Presidente. Sul ricorso si pronuncerà in via definitiva l'Assemblea dei Soci alla sua prima convocazione.

 

Art.  6 I Soci hanno diritto:

- a frequentare i locali del Circolo per partecipare a tutte le iniziative promosse dal Circolo;

- a riunirsi in Assemblea per discutere e votare sulle questioni riguardanti il Circolo;

- a discutere ed approvare i rendiconti;

- ad eleggere ed essere eletti negli organismi dirigenti.

Hanno diritto di voto in assemblea i Soci che abbiano provveduto al versamento della quota sociale almeno 8 giorni prima della data di svolgimento dell'assemblea.

 

Art.  7 Il Socio è tenuto al pagamento della quota sociale, al rispetto dello statuto e del regolamento interno, ad osservare le delibere degli organi sociali, nonché a mantenere irreprensibile condotta civile e morale all'interno dei locali del Circolo.

La quota sociale rappresenta unicamente un versamento periodico vincolante a sostegno economico del sodalizio, non costituisce pertanto in alcun modo titolo di proprietà o di partecipazione a proventi, non è in alcun caso rimborsabile o trasmissibile ad eccezione del trasferimento per causa di morte e non è soggetta a rivalutazione.

 

Art.  8 La qualifica di socio si perde per:

- decesso;

- mancato pagamento della quota sociale;

- dimissioni, che devono essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo;

- espulsione o radiazione.

 

Art.  9 Il Consiglio Direttivo ha la facoltà di intraprendere azione disciplinare nei confronti del socio, mediante richiamo scritto, sospensione temporanea, espulsione o radiazione per i seguenti motivi:

- inosservanza delle disposizioni dello statuto, di eventuali regolamenti o delle deliberazioni degli organi sociali;

- denigrazione del Circolo, dei suoi organi sociali, dei suoi soci;

- l'attentare in qualche modo al buon andamento del Circolo, ostacolandone lo sviluppo o perseguendone lo scioglimento;

- il commettere o provocare gravi disordini durante le assemblee;

- appropriazione indebita dei fondi sociali, atti, documenti od altro di proprietà del Circolo;

- l'arrecare in qualunque modo danni morali o materiali al Circolo, ai locali ed alle attrezzature di sua pertinenza. In caso di dolo, il danno dovrà essere risarcito.

 

Art. 10            Contro ogni provvedimento di sospensione, espulsione o radiazione, è ammesso il ricorso al Presidente entro trenta giorni, sul quale decide in via definitiva la prima Assemblea dei soci.

 

Patrimonio sociale e amministrazione

Art. 11            Il patrimonio sociale del Circolo è indivisibile ed è costituito da:

- beni mobili ed immobili di proprietà del Circolo;

- contributi, erogazioni e lasciti diversi;

- fondo di riserva.

 

Art. 12            L’esercizio sociale s'intende dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno. II bilancio preventivo deve essere presentato all’Assemblea dei Soci entro il 30 gennaio dell'anno successivo. Il bilancio consuntivo o rendiconto economico e finanziario deve essere approvato entro 4 mesi dal termine dell’esercizio a cui fa riferimento. Eccezionalmente tale termine può essere prorogato fino a 6 mesi dalla chiusura dell’esercizio in caso di comprovata necessità o impedimento.

Il bilancio consuntivo o rendiconto economico e finanziario dell'esercizio dovrà evidenziare in modo analitico i costi ed i proventi di competenza, nonché la consistenza finanziaria e le poste rettificate che consentano di determinare la competenza dell'esercizio.

 

Art. 13            La previsione e programmazione economica dell'anno sociale successivo è deliberata dall’Assemblea con attinenza alla formulazione delle linee generali di attività del Circolo.

 

Art. 14            Sono previsti la costituzione e l'incremento del fondo di riserva. L'utilizzo del fondo di riserva è vincolato alla decisione dell'Assemblea dei Soci.

Il residuo attivo del bilancio sarà devoluto in parte al fondo di riserva e il rimanente sarà tenuto a disposizione per iniziative consone agli scopi di cui all'art. 2 o per nuovi impianti o attrezzature.

E’ vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

 

L’Assemblea e il Consiglio Direttivo

 

Art. 15            Partecipano all'Assemblea tutti i Soci che abbiano provveduto al versamento della quota sociale almeno 8 giorni prima della data di svolgimento dell'assemblea stessa.

Le riunioni dell’assemblea vengono ordinariamente convocate a cura del Consiglio Direttivo tramite avviso scritto, contenente , il luogo, la data e l'ora di prima e di seconda convocazione e l'ordine del giorno, da esporsi in bacheca almeno otto giorni prima, o da inviare ad ogni Socio.

 

Art. 16            L'assemblea generale dei soci può essere convocata in via straordinaria dal Consiglio Direttivo o dal Presidente per motivi che esulano dall'ordinaria amministrazione, nei casi previsti dagli art. 18 e 31, ed ogni qualvolta ne faccia richiesta motivata almeno un quinto dei soci aventi diritto al voto.

L'assemblea dovrà aver luogo entro venti giorni dalla data in cui viene richiesta, e delibera sugli argomenti che ne hanno richiesto la convocazione.

 

Art. 17            L'Assemblea è regolarmente costituita alla presenza della metà più uno dei soci con diritto di voto, e delibera a maggioranza assoluta dei voti di quest'ultimi. In seconda convocazione, invece, l'Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti e delibera sulle questioni poste all'ordine del giorno, salvo le eccezioni di cui all'art. 18.

Non sono ammesse deleghe nelle Assemblee e nelle elezioni.

 

Art. 18            Per deliberare sulle modifiche da apportare allo statuto, proposte dal Consiglio Direttivo o da almeno un quinto dei soci, è indispensabile la presenza di almeno un terzo dei soci con diritto di voto ed il voto favorevole di almeno tre quinti dei partecipanti; in seconda convocazione la presenza di almeno un terzo dei soci con diritto di voto non è un prerequisito, è sempre richiesto il voto favorevole di almeno tre quinti dei partecipanti.

Per delibere riguardanti lo scioglimento o la liquidazione del Circolo, valgono le norme di cui all'art. 31.

 

Art. 19            L'Assemblea è presieduta da un Presidente e da un segretario eletto in seno alla stessa. Le votazioni possono avvenire per alzata di mano o a scrutinio segreto quando ne faccia richiesta almeno un decimo dei soci presenti con diritto di voto.

Per l'elezione degli organi sociali la votazione avviene a scrutinio segreto, secondo le modalità previste dal regolamento.

Le deliberazioni assembleari e gli atti verbalizzati vengono esposti all'interno della sede sociale durante i quindici giorni successivi alla loro formazione, e restano successivamente agli atti a disposizione dei Soci per la consultazione.

 

Art. 20            L'Assemblea generale dei soci nei termini di cui all'ultimo comma dell'art. 6:

- approva le linee generali del programma di attività;

- approva il rendiconto annuale;

- delibera sulla previsione e programmazione economica dell’anno sociale successivo;

- elegge gli organismi direttivi (Consiglio direttivo) alla fine di mandato o in seguito alle dimissioni degli stessi, questo votando la preferenza a nominativi scelti tra i soci fino ad un numero uguale a quello dei componenti per ciascun organismo. In caso di parità di voti all'ultimo posto utile sarà eletto il socio con la maggiore anzianità d’iscrizione al Circolo;

- delibera su tutte le questioni relative la gestione sociale.

 

 

Gli organismi dirigenti

 

Art. 21 II Consiglio Direttivo viene eletto dall'Assemblea dei soci e dura in carica quattro anni. E' composto da almeno cinque membri. Tutti i consiglieri sono rieleggibili.

 

Art. 22 Il Consiglio Direttivo, nell'ambito delle proprie funzioni, può avvalersi, per compiti operativi o di consulenza, di commissioni di lavoro da esso nominate, nonché dell'attività volontaria di cittadini non soci in grado, per competenze specifiche, di contribuire alla realizzazione di specifici programmi, ovvero costituire quanto ritenuto indispensabile, specifici rapporti professionali, nei limiti delle previsioni economiche approvate dall'assemblea.

 

Art. 23 Il Consiglio Direttivo elegge al suo interno:

- il Presidente: che ha la rappresentanza legale del Circolo ed è il responsabile di ogni attività dello stesso. Convoca e presiede il Consiglio.

- il Vicepresidente, che coadiuva il Presidente e, in caso d’impedimento di questi, ne assume le mansioni.

Il Consiglio può inoltre distribuire fra i suoi componenti altre funzioni attinenti a specifiche esigenze legate alle attività del Circolo.

 

Art. 24 Compiti del Consiglio Direttivo sono:

- eseguire le delibere dell'Assemblea;

- formulare i programmi di attività sociale sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;

- predisporre il rendiconto annuale;

- predisporre tutti gli elementi utili all'assemblea per la previsione e programmazione economica dell'anno sociale;

- deliberare circa l'ammissione dei soci - può delegare alla scopo uno o più Consiglieri;

- deliberare circa le azioni disciplinari nei confronti dei soci;

- stipulare tutti gli atti e i contratti necessari alle attività sociali;

- curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà del Circolo o ad esso affidati;

- decidere la modalità di partecipazione del Circolo alle attività organizzate da altre Associazioni ed Enti, e viceversa, se compatibili con i principi ispiratori del presente Statuto

- presentare all'Assemblea, alla scadenza del proprio mandato, una relazione complessiva sull'attività svolta durante il mandato.

 

Art. 25 Il Consiglio Direttivo si riunisce di norma quattro volte l'anno, e straordinariamente quando ne facciano richiesta almeno tre consiglieri, o su convocazione del Presidente.

Le sedute sono valide quando vi intervenga la maggioranza dei Consiglieri e le delibere sono approvate a maggioranza di voti dei presenti.

Le votazioni normalmente sono palesi, possono essere a scrutinio segreto quando ciò sia richiesto anche da un solo Consigliere. La parità dei voti comporta la reiezione della proposta.

Delle deliberazioni viene redatto verbale. Tale verbale è conservato agli atti ed è a disposizione dei soci che desiderino consultarlo.

 

Art. 26 I Consiglieri sono tenuti a partecipare attivamente a tutte le riunioni, sia ordinarie che straordinarie. Il Consigliere, che ingiustificatamente non si presenta a tre riunioni consecutive, decade. Decade comunque il Consigliere dopo sei mesi di assenza dai lavori del Consiglio.

Il Consigliere decaduto o dimissionario è sostituito, ove esista, dal socio risultato primo escluso all'elezione del Consiglio; diversamente, a discrezione del Consiglio.

La quota massima di sostituzioni è fissata in un terzo dei componenti originali; dopo tale soglia, il Consiglio Direttivo decade.

Il Consiglio Direttivo può cooptare nuovi membri nella misura massima di 1/4 in aumento.

Il Consiglio Direttivo può dimettersi quando ciò sia deliberato dai 2/3 dei Consiglieri.

Il Consiglio decaduto o dimissionario è tenuto a convocare l'Assemblea indicendo nuove elezioni entro quindici giorni.

 

Scioglimento del Circolo

 

Art. 31  La decisione motivata di scioglimento del Circolo deve essere presa da almeno i quattro quinti dei soci aventi diritto al voto, in un'assemblea valida alla presenza della maggioranza dei medesimi. Ove non sia possibile raggiungere tale maggioranza assoluta nel corso di tre successive convocazioni assembleari, ricorrenti a distanza di almeno quindici giorni, lo scioglimento potrà comunque essere deliberato.

L’assemblea stessa decide sulla devoluzione del patrimonio residuo, dedotte le eventuali passività, per uno o più scopi stabiliti dal presente statuto oppure a ente similare, oppure all'Associazione ARCI  oppure a fini di pubblica utilità o di utilità sociale, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

 

Clausola compromissoria

Art.32 Tutte le controversie sociali, anche relative all’interpretazione dello Statuto, tra gli associati, tra

questi e il Circolo o i suoi organi, tra gli organi o i componenti del Circolo sono devolute, con esclusione di qualsiasi altra giurisdizione, alla competenza di tre probiviri da designarsi con le seguenti modalita

-       Due probiviri verranno nominati rispettivamente da ciascuna parte  controvertente

-       Il terzo verra’ nominato di comune accordo dai primi due e in difetto dal Presidente del Tribunale ove ha sede il circolo

I probiviri decideranno ex bono et aequo senza formalita’ di procedura e la decisione sara’ vincolante ed obbligatoria per le parti

 

Disposizioni finali

 

Art. 33  Per quanto non previsto dallo statuto o dal regolamento interno, decide l'assemblea a norma del Codice Civile e delle leggi vigenti.

Particolari norme di funzionamento e di esecuzione del presente statuto potranno essere eventualmente disposte con regolamento interno adottato dal consiglio direttivo